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Scheda DGFE

Normativa su giornale elettronico di fondo DGFE

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento in data 31 maggio 2002, ha proceduto all'introduzione del dispositivo giornale di fondo elettronico (DGFE), con funzioni alternative a quelle dell'attuale supporto cartaceo ai fini della conservazione dei dati riportati negli scontrini fiscali; allo scopo, è stato modificato il D.M. 30 marzo 1992, con l'aggiunta dell'art. 16-bis.

 

dgfe giornale di fondo elettronico

cenni articolo della gazzetta ufficiale

Art. 16-bis.
"1. I dati fiscalmente rilevanti, stampati sullo scontrino fiscale
ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive
modificazioni ed integrazioni e del successivo capo III, devono
essere memorizzati dall'apparecchio misuratore fiscale secondo almeno
una delle seguenti modalita':
a) mediante stampa su supporto cartaceo, denominato "giornale di
fondo" di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo
1983, in conformita' alle prescrizioni fissate dallo stesso decreto;
b) mediante registrazione su idoneo supporto non cartaceo,
denominato "giornale di fondo elettronico".
2. Il dispositivo, comprendente il supporto di cui al precedente
comma 1, lettera b), i moduli software che lo controllano e le
ulteriori parti hardware componenti, denominato "dispositivo-giornale
di fondo elettronico" od anche "DGFE", deve assicurare idonei livelli
di garanzia fiscale.
3. Gli idonei livelli di cui al precedente comma 2 si intendono
assicurati se il "DGFE" e' realizzato nel rispetto dei seguenti
requisiti essenziali:
a) il supporto elettronico deve garantire la non alterabilita'
delle informazioni memorizzate;
b) in assenza o in caso di malfunzionamento del supporto
elettronico, il funzionamento del misuratore fiscale deve essere
bloccato;
c) su ciascun supporto elettronico deve essere riportata
un'opportuna informazione, in forma elettronica, che permetta di
stabilire, sia durante la fase di utilizzo, sia successivamente, un'
associazione logica tra i dati memorizzati e il misuratore fiscale su
cui il supporto elettronico medesimo e' impiegato. L'informazione
deve fungere da metodo di autenticazione del misuratore fiscale.
4. Il "DGFE" deve essere direttamente controllato dal programma
fiscale.

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