Normativa su giornale elettronico di fondo DGFE
L'Agenzia delle entrate, con provvedimento in data 31 maggio 2002, ha proceduto all'introduzione del dispositivo giornale di fondo elettronico (DGFE), con funzioni alternative a quelle dell'attuale supporto cartaceo ai fini della conservazione dei dati riportati negli scontrini fiscali; allo scopo, è stato modificato il D.M. 30 marzo 1992, con l'aggiunta dell'art. 16-bis.

cenni articolo della gazzetta ufficiale
Art. 16-bis.
"1. I dati fiscalmente rilevanti, stampati sullo scontrino fiscale
ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive
modificazioni ed integrazioni e del successivo capo III, devono
essere memorizzati dall'apparecchio misuratore fiscale secondo almeno
una delle seguenti modalita':
a) mediante stampa su supporto cartaceo, denominato "giornale di
fondo" di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo
1983, in conformita' alle prescrizioni fissate dallo stesso decreto;
b) mediante registrazione su idoneo supporto non cartaceo,
denominato "giornale di fondo elettronico".
2. Il dispositivo, comprendente il supporto di cui al precedente
comma 1, lettera b), i moduli software che lo controllano e le
ulteriori parti hardware componenti, denominato "dispositivo-giornale
di fondo elettronico" od anche "DGFE", deve assicurare idonei livelli
di garanzia fiscale.
3. Gli idonei livelli di cui al precedente comma 2 si intendono
assicurati se il "DGFE" e' realizzato nel rispetto dei seguenti
requisiti essenziali:
a) il supporto elettronico deve garantire la non alterabilita'
delle informazioni memorizzate;
b) in assenza o in caso di malfunzionamento del supporto
elettronico, il funzionamento del misuratore fiscale deve essere
bloccato;
c) su ciascun supporto elettronico deve essere riportata
un'opportuna informazione, in forma elettronica, che permetta di
stabilire, sia durante la fase di utilizzo, sia successivamente, un'
associazione logica tra i dati memorizzati e il misuratore fiscale su
cui il supporto elettronico medesimo e' impiegato. L'informazione
deve fungere da metodo di autenticazione del misuratore fiscale.
4. Il "DGFE" deve essere direttamente controllato dal programma
fiscale.










